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News da Rete per l'Informatica

Dallo scorso 1° ottobre 2021, è entrato in vigore il DM 21/06/2021 che sostituisce il DM 24/12/1993, per cui è possibile in via facoltativa inviare e ricevere le fatture relative agli scambi con San Marino tramite il SdI.

Tale facoltà diventerà un obbligo per lo scambio di merci a decorrere dal 1° luglio 2022.

L'obbligatorietà invece ad oggi non sussiste per le Prestazioni di Servizio, per le quali si potrà emettere fattura cartacea.

Nel periodo transitorio 01/10/21-30/06/22 le aziende potranno optare per la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea. In ogni caso gli operatori italiani o sanmarinesi dovranno comunque essere in grado di ricevere le fatture xml emesse dall'operatore dell'altro Stato.

A chi aderisce facoltativamente fin da subito, sarà consentito:

- Esonero dalla presentazione degli elenchi Intrastat vendite (per cessioni Intra)
- Esonero dalla presentazione dell'Esterometro
- Autorizzazione ad utilizzare il canale telamtico ADE per ottenere l'esito della vidimazione che legittima la non imponibilità iva (al posto di quello cartaceo restituito con data e timbrio a secco dell'ufficio tributario di SM)
- Evitare l'annotazione sul registro IVA vendite dei riferimenti di tale vidimazione

Quanto stabilito ha di fatto introdotto un formato xml di fattura elettronica che differisce dal formato standard; tale modifica obbliga all'utilizzo, per la gestione con Business, del modulo Fatturazione Elettronica Plus.

In assenza del modulo aggiuntivo Plus su Business:
fino a luglio 2022 possono essere emesse le fatture verso clienti di San Marino con la modalità cartacea;
da Luglio 2022 invece sarà necessario a quel punto emettere la fattura manualmente sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su Doceasy (o altro intermediario) e poi verificarne la non imponibilità;
per le fatture ricevute, invece, la ditta dovrà solamente controllare periodicamente sul sito dell’Ade e su Doceasy (o altro intermediario) se ci sono delle fatture elettroniche ricevute da RSM e non scaricate da Business.

Per ricevere l'offerta del modulo Fatturazione Elettronica Plus potete contattare l'assistenza all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Sono inoltre disponibili le istruzioni operative e un breve Video Tutorial (in pillole) nella sezione download dell'area riservata del sito.

 

 

 

 

 


L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni ministeriali della Certificazione Unica "CU2022", anno imposta 2021, nonchè le relative specifiche tecniche utili per la trasmissione telematica.

Il modello di certificazione approvato dall'Agenzia delle Entrate dovrà essere utilizzato al fine di certificare le ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo in luogo della certificazione libera che si poteva inviare precedentemente.

Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

Al singolo percipiente dovrà essere rilasciata la Certificazione Unica, redatta secondo il modello ministeriale, in duplice copia entro il 16 marzo.

Business consente di generare solamente il Modello SINTETICO. L'estrazione dei dati e la generazione file per le Certificazioni Uniche 2022 non gestiscono in maniera completa la gestione delle ritenute per gli sportivi dilettanti (causale compenso 770 = N) e per i lavoratori parasubordinati, perciò i dati estratti possono non essere completi e dovranno essere integrati per i campi mancanti.

Nella sezione download dell'area riservata del nostro sito, è disponibile la documentazione con le relative istruzioni operative su Business Cube2.


Con la recente risoluzione dell'Agenzia delle Dogane 493869/RU del 23/12/2021 sono state disposte rilevanti modifiche al modulo INTRASTAT, a partire dall'anno 2022. Per rispondere alle modifiche introdotte, le implementazioni su Business Cube2 sono disponibili con gli aggiornamenti recentemente pubblicati.

Semplificazioni acquisti IntraUe di Benimod. Intra-2 bis

a) Abolizione dell'elenco riepilogativo degli acquisti trimestrali (di fatto non prevista già dal 2018) e presentazione rilevante solo ai fini statistici
b) Innalzamento della soglia a 350.000 euro (in luogo di 200.000 euro) per rientrare nella periodicità mensile
c) Rese facoltative le informazioni riguardanti:
   - Stato del fornitore
   - Codice iva del fornitore
   - Ammontare delle operazioni in valuta

Semplificazioni acquisti IntraUe di Servizi - mod. Intra-2 quater

a) Abolizione dell'elenco riepilogativo degli acquisti trimestrali (di fatto non prevista già dal 2018)
b) Resta invariato il limite di 100.000 per la periodicità mensile
c) Rese facoltative le informazioni riguardanti:
   - Codice iva del fornitore
   - Ammontare delle operazioni in valuta
   - Modalità di erogazione
   - Modalità di incasso
   - Paese di pagamento

Modifiche cessioni/acquisti IntraUe di beni - mod. Intra-1 bis e Intra-2 bis

a) Disaggregazione della Natura Transazione: i dati della natura transazione devono essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della tabella presente nell'allegato XI della Determinazione 493869; in particolare chi ha realizzato nell'anno precedente (o presume nell'anno in corso) un volume di trasferimenti Intra superiori a 20 milioni di euro (spedizioni/arrivi), deve indicare i dati relativi alla Natura della transazione compilando sia la colonna A che la colonna B, i soggetti diversi dai precedenti possono scegliere di indicare i dati compilando solo la colonna A o entrambe le colonne (A e B)
b) Paese di origine: nel modello Intra-1 bis (cessione di beni) è stata introdotta la nuova colonna 15 in cui va indicata, ai soli fini statistici, l'informazione relativa al 'Paese di Origine' dei beni spediti. A tal fine va riportato il codice ISO dello stato di origine dei beni come da istruzioni della Determinazione 493869 (regole doganali)
c) Nomenclatura combinata:  per cessioni/acquisti di valore < 1.000 euro è possibile indicare un codice nomenclatura combinata unico "99500000" (fittizio), senza disaggregazione sui vari beni

Nuovo mod. Intra-1 sexies per operazioni "call-off stock"

A seguito del recepimento della Direttiva UE n.2018/1910 con il D.Lgs. 192/2021 è stata introdotta la regolamentazione del contratto c.d. "call-off stock". L'Agenzia delle Dogane ha pertanto introdotto il nuovo modello Intra-1 sexies utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato. Il modello va così compilato:

a) Nelle colonne 2 e 3 vanno inseriti rispettivamente il codice ISO dello stato UE e l'identificativo IVA del destinatario dei beni
b) Nella colonna 4 il Tipo Operazione secondo il seguente criterio:
   - 1.Trasferimento dei beni
   - 2.Cancellazione di un precedente trasferimento dei beni (beni tornati al mittente)
   - 3.Cancellazione di un precedente trasferimento dei beni che sono stati spediti ad un nuovo soggetto (in questo caso occorre indicare gli estremi del nuovo soggetto nelle colonne 5 e 6)

 


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